Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila.
Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet: https://www.acf.consob.it/
Francesco Guicciardini - Discorsi Politici (1512)
Federico Bellanti
P.I. 13303710969
Sede Operativa: via Montenapoleone 8, 20121 Milano
Sede Registrata: Via Luigi Manzotti 10, 20158 Milano
info@studiobellanti.com
tel.: +39 02 82942 744
Iscritto all'Albo OCF dei Consulenti Finanziari Autonomi (delib. 2520 del 10/07/2024)
Aderente all'Arbitro per le Controversie Finanziarie
Informazioni e Links Utili:
Tutti i diritti riservati | Federico Bellanti